Prot.n. MPIAOODGRUREG.UFF./ 5181
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e
la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione
Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali Uff. IV
Roma, 22/4/2014
Oggetto: Decreto Legge n. 101 del 31 agosto
2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 - "Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni" - art. 4 comma 16 bis - assenze per visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Con circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il
19 marzo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito indirizzi
applicativi sull’art. 55 septies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come novellato dall’art. 4, comma 16 bis, del decreto legge 101 del
31/8/2013, per quanto attiene alle assenze per visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici dei pubblici dipendenti.
Si trasmette
pertanto la circolare in argomento, sottolineando in particolare quanto segue:
- per l’effettuazione di visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà
usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei
permessi per documentati motivi personali (art. 18 CCNL 16.5.1995) o di
istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi di cui all’art.
20 del CCNL 16.5.1995 o riposi compensativi di cui agli artt. 26 e 27 CCNI
16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999). In assenza di ulteriori
specifiche indicazioni in merito, si ritiene che, nell’ipotesi in cui
l’assenza si verifichi prima dell’entrata in servizio del
dipendente, il computo della durata della medesima dovrà effettuarsi
riferendosi all’orario di ingresso al lavoro in ciascun ufficio, fermo
restando il principio di flessibilità in entrata.
- La giustificazione dell’assenza, nelle
ipotesi in cui sia necessaria per poter usufruire dell’istituto richiesto (ad
es. permessi per documentati motivi personali), deve avvenire
mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di
presenza, v. p. 2 circolare Funzione Pubblica, cpv. 3 e 4). In alternativa, è
possibile presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del DPR n.
445/2000, in conformità al modello inserito nella circolare ed allegato alla
presente.
- Se le visite specialistiche, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una
situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione
le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. In tali
casi, il medico (individuato ai sensi dell’art. 55 septies, comma
1, del d.lgs 165/01) redigerà pertanto la relativa attestazione di malattia,
comunicandola all’amministrazione secondo le consuete modalità (cfr.
Circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI 2010). In assenza di ulteriori specifiche
indicazioni sulla circolare, si ritiene che la situazione di
“concomitanza” possa riferirsi tanto ai casi di accertamenti
diagnostici tali da compromettere la capacità lavorativa del dipendente,
quanto ai casi in cui il dipendente, già in situazione di incapacità
lavorativa, debba essere sottoposto a visita (ad es. visita di controllo nel
periodo di convalescenza successivo ad un intervento chirurgico). La
circolare prevede invece espressamente le ipotesi in cui, a causa delle
patologie sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per
lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In tali casi, a
fini di semplificazione, per poter usufruire dell’assenza per malattia si
ritiene sufficiente anche un’unica certificazione del medico curante, redatta
in forma cartacea, che attesti la necessità di trattamenti sanitari
ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario
stabilito dal medico. Tale certificazione, da presentare prima dell’inizio
delle terapie, dovrà essere integrata, di volta in volta, dalle singole
attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie
per ciascuna giornata. In tali casi, l’attestazione di presenza – redatta
secondo le modalità di cui al punto 2 – dovrà contenere anche l’indicazione
che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di
terapia prescritto dal medico curante.
Eventuali ulteriori chiarimenti interpretativi potranno essere richiesti al
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio4dgru@istruzione.it.
Si ringrazia per la collaborazione.
f.to Il Capo Dipartimento
Dott.ssa Sabrina BONO
Allegati |
|
Circolare 2 del 2014 |
Scarica |
|
Dichiarazione Sostitutiva |
Scarica |
Destinatari |
A tutti gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero
LORO SEDI |